di Daniel Sempere
Negli ultimi decenni, l’affermazione
dell’ideologia multiculturalista nelle democrazie occidentali ha promosso un
atteggiamento generalmente favorevole al riconoscimento e alla valorizzazione
delle differenze culturali e religiose nello spazio pubblico. Questo
orientamento, fondato sull’idea che l’integrazione passi anche attraverso la
rappresentanza politica delle minoranze, ha contribuito a un aumento
significativo della partecipazione civica e istituzionale di cittadini
appartenenti a comunità religiose non tradizionalmente radicate in Occidente.
In Paesi come il Regno Unito, gli Stati Uniti e diverse nazioni del Nord
Europa, si è registrato negli ultimi anni un numero crescente di candidati e
rappresentanti musulmani eletti a vari livelli, dai parlamenti nazionali ai
consigli comunali e agli organi scolastici.
🛐 Questo fenomeno rappresenta…
- da un lato, una naturale conseguenza dei princìpi democratici di uguaglianza e inclusione, che garantiscono a ogni cittadino il diritto di partecipare alla vita politica (indipendentemente dalla propria appartenenza religiosa);
- dall’altro, alimenta un dibattito culturale e giuridico più ampio sul rapporto tra multiculturalismo, identità religiosa e princìpi costituzionali degli Stati occidentali.
In particolare ci si interroga se, e
in che misura, l’ingresso sempre più tangibile di rappresentanti di una visione
religiosa così profondamente diversa della società possa sollevare questioni di
compatibilità con il carattere laico dello Stato.
📖 Definizione e
natura della Sharia…
In questo
contesto si inserisce la riflessione sul rapporto tra Sharia e Costituzione
italiana, che pone al centro il problema più generale della relazione tra legge
religiosa e ordinamento costituzionale in una democrazia pluralista.
La legge sacra islamica, che disciplina la vita pubblica e privata dei musulmani, si basa sulle norme e sui dogmi del Corano e della Sunna. Non è un codice unico, ma un insieme di norme etico-morali e giuridiche che investono princìpi di culto, diritto civile e penale.
🆚 Confronto tra
fonte religiosa e fonte democratica della legge…
Affidare la disciplina della vita pubblica e privata di una società occidentale a una legge religiosa come la Sharia solleva questioni complesse, non tanto per la religione in sé, quanto per la compatibilità tra modelli giuridici fondati su princìpi diversi.
⚡Possibili punti di tensione…➡️ Gli Stati occidentali moderni si
fondano sul principio di laicità, secondo cui la legge è creata da
rappresentanti eletti e può essere modificata attraverso procedure
democratiche.
➡️ La Sharia,
invece, è considerata dai credenti una legge di origine divina.
Questa
differenza implica possibili tensioni: una legge percepita come immutabile, perché sacra, può risultare meno adattabile al cambiamento sociale rispetto a
una legge prodotta da un sistema democratico.
In
conclusione, la questione non riguarda esclusivamente l’islam, ma più in
generale il rapporto tra legge religiosa e Stato laico. Gli ordinamenti
occidentali si fondano sull’idea che lo Stato debba rimanere neutrale rispetto
alle religioni, per garantire libertà e uguaglianza a tutti i cittadini.
⚖️Per questo motivo, l’eventuale sostituzione del diritto civile con una legge religiosa porrebbe interrogativi significativi sulla compatibilità con i princìpi democratici, pluralisti e laici, che caratterizzano il modello occidentale.
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